Scommesse. Il Tar del Lazio ha respinto per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento con il quale l’Aams ha decretato la decadenza della concessione n. 4019, unitamente all’atto integrativo n. 15158, in titolarità della Bet For Bet s.r.l., per l’affidamento dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38, comma 2 del decreto legge 04/07/06 n. 223.
La gestione del rapporto concessorio tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Bet for Bet s.r.l. è stata, nel corso degli anni, particolarmente conflittuale, posto che il concedente ha ritenuto che la concessionaria non adempisse con regolarità alle obbligazioni di pagamento a suo carico previste dalla convenzione di concessione, costringendo l’Agenzia a continui solleciti ed azioni di recupero coattivo nonché, all’avvio di procedimento di decadenza.
Con nota del 23 dicembre 2014, è stato avviato un procedimento di decadenza nei confronti della concessionaria, sia per l’esistenza di una rilevante esposizione debitoria (mancato pagamento canone di concessione, imposta unica e flussi finanziari relativi al 2014), sia per l’irregolarità di alcune garanzie prestate a favore dell’Agenzia.
A seguito di tale comunicazione, Bet for Bet Srl ha versato una parte delle somme dovute, cosicché l’Agenzia, con nota del 22 maggio 2015, ha richiesto il pagamento del residuo.
A tale richiesta, la Società ha dato riscontro con nota del 28 maggio 2015 chiedendo la sospensione del procedimento, accordata dall’Agenzia con nota del 29 maggio 2015, con la quale è stato assegnato alla ricorrente il termine di trenta giorni per il pagamento di tutti i debiti non oggetto di contestazione in giudizio.
Con missiva del 30 giugno 2015, Bet for Bet Srl ha richiesto la concessione di un ulteriore termine per saldare la propria posizione debitoria.
In data 6 luglio 2015, l’Agenzia ha comunicato alla ricorrente la volontà di non concedere ulteriore termine di sospensione del procedimento, manifestando l’intendimento di concluderlo con l’adozione del provvedimento decadenza ed il conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore.
In data 10 agosto 2015 è stato adottato il decreto di decadenza della concessione n.4019.
Per i giudici del Tar Lazio “dai dati evidenziati dall’Agenzia e acquisiti in corso di causa – emerge che l’imposta unica del 2012 e 2013 non è stata versata.
La Società ha chiesto la rateizzazione, pagando soltanto due rate, con conseguente decadenza dal beneficio.
Gli importi dovuti (che non comprendono le ulteriori penali, interessi di mora e compensi dell’Agente della riscossione) sono pari ad euro 307.188,43 per imposta unica 2013 e ad euro 365.844,12 per imposta unica 2012.
L’imposta unica dovuta e non versata per il 2014 è pari ad euro 244.612,43, mentre per il 2015 ammonta ad euro 197.831,17.
A questi importi, va sommato l’importo del canone 2016, pari ad euro 38.438,84, le somme dovute per i prescritti 2016 (24.114,97) nonché la prima rata dell’imposta unica 2016 (euro 78.264,60).
Il debito, tenendo conto di quanto pagato nel mese di settembre 2016, è pari a circa 1.340.000,00 euro, per le sole scommesse accettate in rete fisica, cui va aggiunto quanto dovuto per le scommesse on-line e gli skill-games, per un inadempimento della Bet for Bet Srl ammontante a complessivi euro 3.435.095,80.
Sicché, anche sotto questo profilo, appaiono palesi le ragioni per le quale l’Agenzia ha ritenuto di adottare il contestato provvedimento”. “Bet for Bet s.r.l. è venuta meno agli obblighi posti a suo carico, costringendo l’Agenzia ad assumere iniziative tese al recupero di quanto dovuto e non versato.
Si tratta di un comportamento non conforme agli obblighi assunti dal concessionario di Stato, il quale risulta aver reiterato nel tempo comportamenti del genere.
Pertanto, l’Agenzia ha correttamente ritenuto sussistenti motivi di interesse pubblico da porre a base del provvedimento di decadenza della concessione e dell’atto integrativo” si legge nella sentenza.