Nuovo regole e disposizioni, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vanno a definire il processo di riduzione delle slot, attraverso una circolare inviata in queste ore alle società concessionari. Come noto, ai fini della riduzione disposta dalla norma primaria, “alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000 unità”, dovendo i concessionari procedere alla riduzione di almeno il 15 percento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016, scrive l’amministrazione.
A tal riguardo, con l’ultima nota dell’Agenzia dello scorso 22 novembre e “previa ricognizione della dotazione di nulla osta con stato amministrativo ‘valido’ riferibile a ciascuno dei concessionari al 31 dicembre 2016”, è stato reso noto il numero di nulla osta che ogni società concessionaria può detenere alla due scadenze del 31 dicembre 2017 e del 30 apriel 2018.
Per quanto riguarda la prima fase delle riduzione, i concessionari “al fine di procedere alla riduzione prevista dalla norma di legge, dovranno indicare entro il 28 dicembre 2017 il numero e gli apparecchi da dismettere che vengono dagli stessi imputati alla riduzione”, compilando una specifica richiesta scritta, attraverso un modulo dedicato inoltrato alle società interessate insieme alla stessa nota.
Fermo restando che ai fini della dismissione è comunque richiesta la restituzione dei titoli autorizzatori e delle “smart card” relativi a ciascuna macchina, “nella sola ipotesi di dismissione da imputare a riduzione, la riconsegna degli stessi sarà consentita non oltre i sessanta giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza di dismissione”.
In caso contrario, cioè qualora si dovesse riscontrare un numero di nulla osta superiore rispetto al numero previsto e ferma l’impossibilità di rilasciare titoli autorizzatori sostitutivi a decorrere dal 1° gennario, l’Agenzia provvederà ad inoltrare ai concessionari non in regola, nei successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all’eccedenza rilevata.
“L’analisi della distribuzione territoriale sarà effettuata su base regionale, in modo da accertare, per ciascun concessionario, quale sia la presenza del medesimo – rivelata dai nulla osta allo stesso intestati – in ciascuna regione in misura percentuale rispetto all’intero territorio nazionale. Su tale base si procederà alla ripartizione dell’eccedenza rilevata”: pertanto il numero dei nulla osta da revocare sarà determinato, per ciascuna regione, in misura proporzionale alla “presenza” del concessionario in quella stessa regione. Dopo aver individurato l’ambito territoriale della dismissione di procederà ad individuare gli apparecchi da dismettere in funzione degli apparecchi “che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giochi di mancato funzionamento degli stessi”, come indicato dalla norma.
Ai fini della individuazione della misura di redditività degli apparecchi, saranno considerati sia i giorni in cui gli stessi sono collocati in magazzino, sia quelli in cui sono stati posti in stato di blocco, oltre naturalmente ai giorni in cui sono risultati “in esercizio”.