Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è pronunciato sul ricorso proposto da un esercente, contro il Comune di Firenze e la Regione Toscana, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di chiusura intimato all’esercizio che, pur rimanendo connesso alla rete dello stesso concessionario, ha cambiato il gestore degli apparecchi da intrattenimento.
Per il comune si tratta di nuova installazione, quindi attività soggetta ai limiti del distanziometro e non più autorizzata a distanza inferiore di 500 metri da luoghi sensibili poiché già operativa prima dell’entrata in vigore del regolamento.
“Ritenuto che le ragioni della parte ricorrente, in considerazione della loro peculiarità, richiedono un più approfondito esame nella sede di merito;
Ritenuto che nell’attesa la ricorrente possa subire un grave pregiudizio difficilmente riparabile al momento della decisione, mentre non appare altrettanto gravemente pregiudicato il pubblico interesse;
Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare debba essere accolta e che le spese della presente fase possano essere compensate;” il TAR Toscana ha sospeso il provvedimento comunale.
L’avvocato Luca Giacobbe che, insieme all’avvocato Matilde Tariciotti, hanno assistito il concessionario intervenuto nel procedimento ad adiuvandum ha commentato:
“La legge regionale prevede la nuova installazione solo nel caso in cui venga variato il concessionario, pertanto questo caso rappresenta un precedente importante in quanto le leggi regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Puglia disciplinano come la regione Toscana la nuova installazione”.