Il testo integrale della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo”.
“Sono giochi d’azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie”. Inzia così la proposta di legge di iniziativa popolare, presentata alla Camera alcuni giorni fa e sostenuta dall’Italia dei Valori, dal titolo: “Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo”.
“Il divieto si applica ai giochi d’azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e internet.
L’articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che hanno legalizzato giochi in contrasto con il comma 1, ad eccezione dei giochi organizzati dallo Stato con riferimento al lotto, escluso il lotto istantaneo, alle lotterie nelle lorovarie forme e alle scommesse sugli eventi sportivi.
Sono revocate le licenze concesse in base alle disposizioni abrogate”.
Per quanto riguarda le sanzioni, “chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o tiene un gioco d’azzardo vietato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 250.000. Le pene sono aumentate se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni. Sono luoghi del gioco d’azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, nonché i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d’azzardo vietato. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma conseguono: la sospensione per tre mesi della capacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue; la confisca del denaro esposto nel gioco d’azzardo, nonchè dei locali, degli arnesi, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d’azzardo; la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale. Chiunque prende parte al gioco d’azzardo vietato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d’azzardo online organizzati all’estero.
Sono abrogati gli articoli da 718 a 722 del codice penale”.
Fonte: Gioconews