È pronto il Decreto sulla rottamazione che si applica agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per i quali è venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta.
Nel testo si legge – in base a quanto previsto dalla legge primaria – che al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, il proprietario di apparecchi di gioco dismessi è tenuto obbligatoriamente a porre in essere, entro 12 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, una delle seguenti attività: smaltimento e distruzione; cessione, anche all’estero.
Tali operazioni devono essere tempestivamente comunicate agli Uffici di ADM competenti per territorio.
Smaltimento e Distruzione
Anche al fine di consentirne la tracciabilità attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), l’apparecchio di gioco e la scheda di gioco, insieme o separatamente, devono essere smaltiti e distrutti tramite soggetti autorizzati, secondo le norme in materia di gestione di rifiuti pericolosi.
Il proprietario è tenuto con congruo anticipo a fornire all’Ufficio di ADM competente per territorio l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio.
Il proprietario è tenuto a indicare sul documento di trasporto (DDT) l’elenco analitico degli apparecchi di gioco e delle schede di gioco e gli identificativi univoci della scheda movimentazione SISTRI e, ove previsto, del formulario rifiuti.
Cessione
L’apparecchio di gioco e la scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere ceduti a produttori di apparecchi di gioco.
La sola scheda di gioco può essere ceduta, oltre che ai produttori di apparecchi di gioco, anche al produttore della scheda di gioco che l’ha realizzata.
L’apparecchio di gioco, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto anche all’estero.
Qualora la cessione avvenga a operatori stabiliti all’estero, il proprietario è tenuto a consegnare al competente Ufficio di ADM copia conforme del documento amministrativo doganale (DAU) nel caso di cessione ad un operatore residente in Paesi extra UE, ovvero copia conforme del modello INTRA-1 in caso di cessione ad un operatore residente nella UE.
Controlli e sanzioni
Il proprietario di apparecchi di gioco dismessi è tenuto a dichiarare tempestivamente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ubicazione degli apparecchi di gioco dismessi e delle relative schede di gioco nella propria disponibilità e l’eventuale spostamento.
ADM e le forze di polizia possono disporre l’esecuzione di controlli ed ispezioni presso le sedi del proprietario degli apparecchi di gioco dismessi, il quale deve consentire l’accesso alle proprie sedi e ai luoghi in cui sono custoditi gli apparecchi al personale incaricato e deve esibire la documentazione comprovante lo smaltimento e la distruzione ovvero la cessione.
I soggetti che rilasciano dichiarazioni non veritiere, formano o fanno uso di atti falsi incorrono nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché nella cancellazione dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’inadempimento delle prescrizioni del presente Decreto da parte del proprietario degli apparecchi di gioco dismessi costituisce causa di cancellazione dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Decreto si applica agli apparecchi dismessi a partire dal 1° maggio 2018.
Le modalità attuative del Decreto saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale che verrà pubblicato sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
Fonte: Jamma