«La sentenza ha affermato molti principi che hanno cambiato la situazione di fatto del 2015. Anzitutto – scrive l’avvocato Giovanni Negrini in un parere – ha dichiarato che la legge di Stabilità del 2016 è innovativa con efficacia retroattiva, cioè ha cambiato i presupposti di quella del 2015 ed ha effetto modificativo su questa norma perchè ha la caratteristica di essere interpretazione autentica».
«L’avvocatura di Stato – prosegue Negrini – ha sostenuto che si è trattato di un ius superveniens ed ha chiesto la rimessione degli atti al TAR, fatto questo che in effetti si è verificato.
L’analisi della Corte si è quindi concentrata più su questo fatto che sui motivi di merito, cioè sulla fondatezza delle eccezioni formulate di irragionevolezza e cioè in contrasto con il canone di ragionevolezza che è un limite imposto all’esercizio della discrezionalità del legislatore, e di violazione del principio di parità di trattamento, oltre alla violazione dell’art. 41 della Costituzione e cioè la norma che prevede la libera iniziativa.
Quindi le norme violate sarebbero l’art. 3 e l’art. 41 della Costituzione.
Dal tenore della sentenza sembra di capire che la Corte ritenga questi motivi di merito degni d’essere accolti, in effetti nella sentenza non c’è nessun segnale di una loro infondatezza.
La Corte però ha ritenuto (contrariamente alle ricorrenti) che la modificazione della normativa sia importante e sia in melius da qui la rimessione al TAR perché valuti se persistono i difetti di legittimità costituzionale della norma.
Per altro la stessa Corte Costituzionale a pg 10 della motivazione ha rilevato che essendo la legge di Stabilità 2016 una interpretazione autentica della norma del 2015 “sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva”.
Questa norma ha introdotto il concetto di pagamento in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi contratti del 2015.
La Corte infatti rileva che il numero degli apparecchi non è un dato che identifica la proporzionalità degli incassi.
Inoltre, fatto determinante i componenti della filiera (Concessionari, Gestori, Esercenti) sono ora tenuti direttamente al pagamento, non è più il concessionario a raccogliere le somme e poi a raccogliere dagli altri componenti della filiera le somme.
La Corte termina la sua disamina rimandando al TAR la decisione se ribadire le eccezioni di incostituzionalità formulate o ritenere che le asserite violazioni del dettato costituzionale siano state superate dalla nuova normativa.
A mio parere la Corte ha ragione nell’affermare che la situazione di fatto si evoluta in modo non prevedibile, perchè con la legge del 2014 era previsto che gli incassi delle macchine fossero perfezionati dai Concessionari e non più dai Gestori, sappiamo tutti che le cose non sono andate in questo modo, da questo è conseguito che i Concessionari non hanno mai avuto a disposizione gli incassi e quindi non hanno avuto la possibilità di gestire la vicenda.
Alla luce di questo la sentenza appare logica e fondata.
Ma ciò che complica l’intera vicenda è l’affermazione che lo ius supervenies abbia effetto ex nunc (cioè dal momento della decisione) mentre laddove la legge di Stabilità del 2016 viene definita interpretazione autentica della legge di Stabilità del 2015 con caratteristiche innovative e con efficacia retroattiva.
In effetti: preso atto che detta norma prevede che sono tutti i componenti della filiera dovuti al pagamento e che questo pagamento deve essere calcolato in modo proporzionale con la durata della installazione e con gli incassi di ogni macchina, sembra che i Concessionari non possano agire in sede giudiziale per il recupero delle somme dovute dalla legge di Stabilità del 2015, essendo a ciò legittimata la ADM.
Questo passaggio appare a me non chiaro e degno d’essere valutato.
Inoltre, già adesso pare entrare il solito concetto “chi ha pagato nulla può chiedere in restituzione in ogni caso” perchè altrimenti definire la norma con effetto ex nunc?
Quindi la situazione invece d’essere stata chiarita risulta più confusa di prima, in ogni caso la Corte non ha deciso ed ha rimesso ogni valutazione al TAR.
Non resta che aspettare?
Per me però le azioni intraprese dai concessionari per il recupero devono essere dichiarate nulle per difetto di legittimità attiva dei richiedenti il decreto ingiuntivo.
Queste le mie prime valutazioni e resto in attesa di vedere cosa ne pensano gli altri».
Fonte: Jamma