Al via la lotteria degli scontrini. Con la possibilità di raddoppiare le chance di vittoria se si paga con strumenti elettronici invece che in contanti. Questa una delle misure presentate ieri come emendamenti al decreto Crescita, in commissione finanze della camera, dai relatori Raphael Raduzzi (Movimento 5 stelle) e Giulio Centemero (Lega).
Si partirà il 1° gennaio 2020. Coloro che acquistano presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare a una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il loro codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo lo comunichi all’Agenzia delle entrate con i dati della singola cessione o prestazione. La possibilità di vincita è aumentata, grazie all’emendamento presentato ieri, fino al 100% nel caso in cui si effettuino pagamenti con i sistemi elettronici.
Si legge nell’emendamento: “Al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 542 prevede che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi della lotteria sia aumentata del 20% rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Con l’emendamento in esame, al fine di ulteriormente incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento in luogo di denaro contante, l’aumento delle probabilità di vincita viene portato al 100%. La modifica proposta non ha effetti sul bilancio dello Stato, con comportando oneri di spesa”.
Inoltre non sono previste esenzioni per l’invio dei corrispettivi per chi ha attività in aree a bassa connettività. Piuttosto si prevede un maggior termine entro cui inviare i relativi dati al fisco. La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione. Questo consente il rispetto dei termini a quei contribuenti nelle aree scoperte che eseguono l’invio telematico da un luogo diverso da quello di esercizio dell’attività. Il maggior tempo per l’invio non incide sull’obbligo di memorizzazione dei dati, con cadenza giornaliera.