La Camera con 323 voti favorevoli e 247 contrari (4 astenuti) ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Approvato dal Senato) (C. 1637-A/R), nel testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.
Questa mattina ci sarà il voto finale sul provvedimento che poi dovrà tornare al Senato per la terza lettura. L’approvazione definitiva a Palazzo Madama dovrà arrivare entro il 29 marzo.
L’articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi. Il comma 1aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato”10&Lotto”. Il comma 2 modifical’articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), disponendo un ulteriore aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi cosiddetti new slot. Il comma 3subordina il rilascio dei nulla ostadi distribuzioneai produttori e agli importatori degli AWP alversamento di un corrispettivo una tantumdi 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per i concessionari diapparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantumè fissato in200 euro per ogni singolo apparecchio.Si chiarisce, inoltre, al comma 4che l’introduzione della tessera sanitariaper l’accesso agli apparecchi AWPdeve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. Il comma 5 stabilisce che, per il 2019,i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico (PREU) a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.Il comma 6 inasprisce le sanzioniapplicabiliall’organizzazione abusivadel giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici. Il comma 7identifica una nuova sanzioneapplicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi per il gioco lecito non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 1dell’articolo in esame, con riferimento al gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto”e ai relativi giochi opzionali e complementari, determina un ulteriore aumento fissandola all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. L’ultimo periodo del primo comma specifica che, per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, resta ferma la ritenuta dell’8 per cento.
Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 1051 della legge di bilancio 2019, che ha incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes(AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery(VLT), del regio decreto n. 773 del 1931. L’articolo 27, comma 2, del decreto in esame modifica il suddetto comma 1051, disponendo che l’aumento delle aliquote applicabili alle new slot sia pari al 2 per cento (rispetto all’1,35 per cento disposto dalla legge di bilancio 2019).
Il comma 3 stabilisce, al primo periodo, che il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli AWP, venga subordinato al versamento di un corrispettivo una tantumdi 100 euro per ogni singolo apparecchio. Il secondo periodo del comma 3è invece riferito a diverso e specifico regime di concessionedi apparecchi AWP, definito dall’articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 e nuovamente disciplinato dall’articolo 24, commi 35 e 36, del decreto legge n. 98 del 2011. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantumprevisto dall’articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchi.
Il comma 4 dell’articolo 27 è riferito all’accesso agli apparecchi AWP, che, ai sensi dell’articolo 9-quater del decreto legge n. 87 del 2018, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La disposizione in argomento specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (comma 569, lettera b), e comma 1098), l’introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo accontorelativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamentodovuto a titolo di saldo è ridottodei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
Il comma 6 dell’articolo 27 modifica l’articolo 4 della legge n. 401 del 1989, recante le sanzioni per l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa,al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico. Più in particolare:-il comma 1, lettera a),aumenta le pene, per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronosticiche la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 mila euro(rispetto al testoprevigente che prevede la sola reclusione da sei mesi a tre anni). La stessa pena è applicabile a chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE);-il comma 1, lettera b), prevede la sostituzione del riferimento alla “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” con quello alla “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;-il comma 1, lettera c), inserisce un nuovo comma (4-quater), ai sensi del quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.Il comma 7, infine, modifica l’articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che definisce le sanzioni applicabiliin materia di apparecchi e congegni da intrattenimentoper il gioco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro. In tale contesto, viene inserita una nuova sanzione, prevista dalla lettera f-quater) incisa nel comma 9 dall’articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchidestinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo110 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 europer ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.
Fonte: Jamma