per i motivi esposti ai considerando 14 e 35 della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, le concessioni relative alla gestione di lotterie aggiudicate da uno Stato membro a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo di norma non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva”.
E’ quanto si legge nella risposta che la Commissione Europea ha fornito ad una richiesta di chiarimenti giunta dall’Italia.
“Se da un lato le concessioni relative al gioco d’azzardo non sono disciplinate dalla direttiva 2014/23/UE – prosegue la risposta – dall’altro si ricorda che non esiste una normativa specifica dell’UE per questo settore. Gli Stati membri possono organizzare i propri servizi nel settore del gioco d’azzardo autonomamente, purchè siano rispettate le libertà fondamentali sancite dal trattato. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha contribuito a chiarire quali limitazioni dei principi del mercato unico sono giustificabili nel settore del gioco d’azzardo alla luce di obiettivi di politica pubblica, come la protezione dei consumatori e dei minori e la lotta alla frode e al riciclaggio di denaro”.
Risposta che conferma quanto già evidenziato dal Commissario europeo per il mercato interno, Elzbieta Bienkowska, che lo scorso febbraio ha risposto ad una interrogazione in materia avanzata da Angelo Ciocca (Enf) evidenziando: “La Commissione rileva che il gioco d’azzardo non è disciplinato da alcuna legislazione settoriale specifica dell’UE. Gli Stati membri possono organizzare autonomamente i propri servizi nel settore del gioco d’azzardo, purché agiscano in linea con le norme in materia di mercato interno sancite dal trattato quali interpretate dalla Corte di giustizia dell’UE (…)”.
Leggendo tra le righe è evidente come la Commissione, dopo l’adozione della procedura pilota per ridurre i contenziosi, abbia scelto di seguire una linea poco interventista.
Fonte: Jamma