Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione presentata con due diversi ricorsi da una associazione di operatori del gioco, Sapar, e da una concessionaria di rete, Codere, con i quali si chiedeva la sospensione in via cautelare dei provvedimenti attuativi della norma contenuta nella manovrina del 2017 e che prevedono una riduzione del numero degli apparecchi a vincita limitata installati sul territorio nazionale.
Vista la complessità della materia il Tribunale ha fissato per il 23 maggio prossimo l’udienza di merito.
La misure è prevista dall’articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, ‘convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e stabilisce che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi alle Awp “è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017” (D.M. 25 luglio 2017).
La disposizione prevede, inoltre, che la riduzione debba avvenire nei seguenti termini: a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000. Il comma 2 dello stesso art. 6-bis stabilisce che i concessionari della rete telematica debbono procedere, entro 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di 265.000, entro la data del 30 aprile 2018, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016. In questo modo al 30 aprile 2018 il numero totale degli apparecchi sarà pari al 30% di quelli che erano attivi al 31 luglio 2015, come indicato dalla legge n. 208 del 2016.
Per Sapar la disposta riduzione delle slot rappresenta un danno per le società di gestione che negli anni hanno sostenuto i costi , non solo per l’acquisto degli apparecchi, ma anche per il loro adeguamento e l’aggiornamento imposti dalla norma di riferimento. Danni che non sono mai stati considerati dal legislatore che invece ha sottolineato come una analoga misura per le Vlt, per le quali il concessionario sostiene un costo per il rilascio della concessione, avrebbe esposto lo stato ad una richiesta di risarcimento.
I tempi giudiziari, anche in questo caso, non corrispondono alle esigenze degli operatori che, in questo caso, conosceranno il giudizio solo dopo che la seconda fase dell’operazione di riduzione si sarà conclusa.
Di seguito il testo dell’ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11067 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Nazionale Sezioni Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative – SAPAR, Nolomatic s.r.l., Cosmogiochi s.r.l. e Gestione Apparecchi da Divertimento Nolomatic s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti e Chiara Carosi, con domicilio eletto presso lo studio Vinti & Associati in Roma, Via Emilia, 88;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017, recante la “riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 204 del 1.09.2017;
– dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 2017;
– della comunicazione, di estremi sconosciuti, avente ad oggetto “Art. 1, comma 943, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. Legge di stabilità 2016”, con cui l’Agenzia ha comunicato ai Concessionari che il “tetto” oltre il quale è precluso i rilascio di titoli autorizzatori è fissato in 407.080 unità;
– di ogni altra successiva comunicazione e/o provvedimento con cui l’Agenzia ha dato attuazione alle previsioni di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e al relativo decreto ministeriale;
– di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto;
nonché espressamente per la disapplicazione, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di giustizia UE, per illegittimità costituzionale e/o europea del suddetto dell’articolo 6-bisdel decreto legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 2017;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2018 :
– delle note, di estremi sconosciuti e aventi ad oggetto “Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017 di attuazione dell’art. 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Comunicazione riduzione NOE”, con cui l’Agenzia ha comunicato ai singoli concessionari il definitivo numero massimo di nulla-osta che ciascuno di questi può detenere alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;
– della nota R.U. 13710 del 30 novembre 2017, non conosciuta, con cui l’Agenzia ha dettato a tutti i concessionari le istruzioni operative per la dismissione dei nulla-osta ai fini della riduzione a cui ciascuno di questi deve procedere;
– di ogni altra successiva comunicazione e/o provvedimento con cui l’Agenzia ha dato attuazione alle previsioni di cui all’articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e al relativo decreto ministeriale;
– di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la decisione del ricorso presuppone l’esame di questioni la cui complessità è incompatibile con la sommarietà della presente fase cautelare e che le esigenze di parte ricorrente appaiono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto, pertanto, di fissare – ai sensi dell’articolo 55, comma 10 cod. proc. amm. – l’udienza pubblica del 23 maggio 2018 per la trattazione di merito del ricorso;
Ritenuto, altresì, che sussistano giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 maggio 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
Fonte: Jamma