Tra le novità introdotte dal decreto Agosto spiccano alcune misure volte a ridurre i drammatici impatti sui bilanci 2020 delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid. Come scrive il Consulente fiscale di Criga, Francesco Scardovi, nell’articolo pubblicato sulla rivista Gioco News di novembre 2020 che riportiamo nel seguito.
Mentre è in atto la seconda ondata di diffusione del contagio da Covid-19, fra Dpcm e ordinanze regionali, i primi a farne le spese sono ancora una volta i gestori di apparecchi da gioco che avevano appena iniziato – con fatica – a riprendersi dal drammatico lockdown della primavera scorsa. Le progressive limitazioni di orario di apertura dei locali o la loro chiusura, determina quindi oggi conseguenze ancora più gravi sugli equilibri economici e finanziari degli operatori, già fortemente compromessi, in mancanza di un concreto e reale contributo da parte del Governo.
Nel frattempo, proprio in previsione delle perdite economiche attese nel 2020, il Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito in Legge lo scorso 13 ottobre, ha previsto alcune interessanti novità volte a salvaguardare, almeno sulla carta, gli equilibri patrimoniali delle aziende ed evitare così il ricorso ai necessari provvedimenti di ricostituzione del capitale o a procedure concorsuali previste dal nostro ordinamento.
Rinvio degli ammortamenti civilistici di beni materiali e immateriali.
Tra queste, l’articolo 60 del Decreto, dispone che le imprese che adottano i principi contabili nazionali, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 2426 co.1 n.2 del Codice civile, possano non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (compresi apparecchi e schede di gioco) nel bilancio 2020, riducendo così l’impatto degli ammortamenti sul risultato d’esercizio.
La quota di ammortamento non contabilizzata va imputata al Conto economico del bilancio 2021 e allo stesso modo sono differite le quote successive, prolungando di conseguenza l’originario piano di ammortamento di un anno. Le aziende potranno però beneficiare ugualmente della deducibilità fiscale degli ammortamenti rinviati, iscrivendo l’importo tra le variazioni in diminuzione della dichiarazione dei redditi di riferimento. La società dovrà quindi destinare una riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata anche mediante l’utilizzo di altre riserve di patrimonio disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati utili degli esercizi successivi. Inoltre nella nota integrativa al bilancio dovrà essere fornita idonea informativa sulle ragioni della deroga.
La disposizione vale per tutte le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata; è opportuno un chiarimento urgente circa la possibilità di applicare le nuove disposizioni anche a ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria.
Rivalutazione agevolata dei beni d’impresa
Sempre al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte delle perdite conseguite a causa dell’emergenza, l’articolo 110 prevede la facoltà di rivalutare a bilancio i beni d’impresa, permettendo di adeguare ai valori di mercato, i singoli valori contabili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione può essere applicata da tutte le imprese (società di capitali, di persone e individuali) che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali.
Potrà riguardare tutte le tipologie di immobilizzazioni materiali, immateriali (quali brevetti, opere di ingegno, diritti di concessione, licenze e marchi) e le partecipazioni in società controllate e/o collegate iscritte come immobilizzazioni finanziarie nello stato patrimoniale.
A differenza di quanto previsto in passato, potrà essere rivalutato anche solo un singolo bene e non necessariamente tutti i cespiti della categoria di riferimento.
La rivalutazione può essere effettuata: solo contabilmente (ai fini civilistici e non fiscali) con la conseguente possibilità di conseguire una “ri-patrimonializzazione” a costo zero”; oppure anche ai fini fiscali, versando un’imposta sostitutiva del 3 percento sul valore rivalutato (rispetto alle precedenti aliquote molto più elevate, tra il 12 e il 14 percento).
L’imposta sostitutiva deve essere pagata con modello f24, con possibilità di rateizzazione in un massimo di tre rate di pari importo con decorrenza che coinciderà con le scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte di ogni anno.
Gli effetti fiscali potranno partire direttamente dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione, anche per quanto riguarda i maggiori ammortamenti fiscali dei beni rivalutati, ma in caso di cessione del bene rivalutato, il maggior valore, ai fini del computo delle plusvalenze, avrà valenza solo a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.
All’articolo 65 del decreto, inoltre, da notare la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle Pmi accompagnata da garanzia pubblica. Resta il principio che, in mancanza di aiuti finanziari concreti e immediati agli operatori economici, a poco potranno servire le citate operazioni di “restyling” dei bilanci.