Come è cambiata la legge sul gioco d’azzardo in Puglia dopo il passaggio in Consiglio Regionale? Come è cambiato il distanziometro? Quale sono i luoghi sensibili? Come e quante slot possono essere istallate?
Cosa prevede esattamente la legge regionale sul gioco d’azzardo della regione Puglia? Nella giornata di ieri, in una seduta della Assemblea consiliare piuttosto convulsa, è stata infatti approvata una modifica alla Legge regionale approvata nel 2013 anche attraverso emendamenti che, di fatto, hanno stravolto il testo della proposta di modifica approdata sui banchi del Consiglio Regionale.
Allora cerchiamo di capire esattamente quali sono le disposizioni approvate e come viene modificata la normativa vigente.
Salve le autorizzazioni concesse prima della approvazione della legge
Per prima cosa viene abrogato il regime transitorio della legge vigente, ovvero la norma che prevedeva un periodo di cinque anni per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
La modifica approvata prevede che “fuori dai casi previsti dall’art.110,comma7,del r.d.773/1931 (ovvero gli apparecchi di puro intrattenimento), le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici primari e secondari , università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.
Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della entrata in vigore della presente legge.
I casi di ‘nuova autorizzazione’
Ai fini della legge regionale per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75% della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di approvazione della presente norma, le ipotesi di variazione della titolarità di esercizio, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.
Dal 1 gennaio 2020 stop a slot e vlt nei locali con superficie inferiore a 20 mq
A partire dal 1 gennaio 2020 non è consentita l’installazione e/o anche la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6, del TULPS, negli esercizi di dimensioni inferiori ai 20 metri quadrati di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commecializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro.
Negli esercizi di cui sopra, con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore a 50 metri quadrati , non è consentita l’istallazione di più di due apparecchi, negli esercizi di dimensioni superiore a 50 metri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadrati ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei.
Slot e videolotterie solo in aree separate
In tutti gli esercizi commerciali di cui sopra gli apparecchi sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate alla attività principale dell’esercizio, la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata alla attività principale dell’esercizio, i Comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elemnti architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati alla attività prevalente dell’esercizio anche mediante pannelli amovibili.
Esposizioni dei cartelli con le vincite al GrattaeVinci
E’ consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi delimitati spazi che non sueperino il 30 per ceno della superficie espositiva totale. Con provvedimento di Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella disposizione in oggetto.
Il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 43 del 2013 viene abrogato. Il comma in oggetto prevedeva che i Comuni potessero ‘individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica’. Questo significa che tutti i contenuti della disciplina sui giochi è stata inserita nella legge regionale modificata e non si consente una differenziazione tra i Comuni nella individuazione dei luoghi sensibili.
Restano valide altre disposizioni contenute nel testo ordiginario della Legge Regionale come:
- Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
- Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3.
E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
Va precisato che il testo del provvedimento non è stato ancora pubblicato nel Bollettino Regionale, la stesura di questo articolo è ad opera di Jamma.it sulla base dei documenti ufficiali della Regione Puglia.
AGGIORNAMENTO ore 13,30
La Regione ha reso noto il testo integrale del provvedimento
Di seguito il testo:
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”
Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
- 1. All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali
superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”;
c) il comma 3 è abrogato;
d) dopo il comma 3, come in ultimo abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente:
“3 bis. A partire dal 1° gennaio 2020:
- a) non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;
- b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;
- c) in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;
- d) è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).”;
- e) l comma 4 è abrogato;
- f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative.”;
g) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”;
h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a limitare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza anche attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione.”;
- i) al comma 8 sono soppressi i numeri: “3, 4,”.
Art. 2
Introduzione dell’articolo 8 bis. della l.r. 43/2013
- 1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 43/2013 è introdotto il seguente:
“8 bis.
(Accordo tra Regione Puglia e Forze dell’Ordine per verifiche e controlli)
- 1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 155 mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.”.
Art. 3
Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 43/2013
- 1. L’articolo 10 della l.r. 43/2013 è abrogato.