Svaniscono le speranze degli operatori di gioco della Sardegna, all’indomani del passaggio della Regione in “zona bianca”: anche se riaprono ristoranti, palestre e musei, rimangono ferme le attività di gioco. Di qualsiasi tipo. Per un’ulteriore discriminazione subita dal comparto, che va ben oltre ogni logica di contenimento del virus, visto che l’allentamento delle misure restrittive in tutto il territorio regionale riguarda praticamente tutte le attività economiche e commerciali, tranne i giochi. Bar, ristoranti, palestre, scuole di danza (senza contatto), centri commerciali nei weekend, musei e luoghi della cultura, tornano a lavorare. Ma non i locali con offerta di gioco, con vincita in denaro o di puro intrattenimento, che restato fuori dall’elenco di quelli oggetto di via libera, pur se nell’ovvio rispetto delle “necessarie prescrizioni”.
Un colpo forse inaspettato dai più, che vedevano nella “zona bianca” – al momento valevole dal 1° al 15 marzo “salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus” – quasi una certezza per vedere finalmente la riapertura delle proprie attività, dopo quasi 240 giorni di chiusura su 365. E ora gli addetti ai lavori valutano il ricorso alle vie legali allo scopo di poter tornare a operare e scongiurare l’ulteriore discriminazione nei confronti delle proprie imprese e dei propri dipendenti.
Il testo dell’ordinanza
L’ingresso nella “zona bianca” è arrivato dopo che per 21 giorni di seguito si son registrati meno di 50 casi per 100mila abitanti (in quella appena conclusa l’indice è 49,7). Tutti gli altri 21 indicatori sono positivi: i ricoveri sono in calo, soprattutto quelli in terapia intensiva con una percentuale tra il 10 e il 12 percento.
Ecco quanto si legge nell’ordinanza firmata dal governatore della Sardegna, Christian Solinas. “Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività: a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23; b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico
istituzionale composto dai rappresentanti del ministero della Salute, dell’Istituto
superiore della sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: palestre, scuole di danza (senza contatto); centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica; musei e luoghi della cultura”, ma, come chiarito dagli articoli 4 e 5 del provvedimento, “continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività
ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al Dpcm 14 gennaio 2021”, che ha tra l’altro sancito la prosecuzione dell’obbligo di chiusura per le attività di gioco terrestre.
Tornando ai contenuti generali dell’ordinanza, nel testo si legge: “Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone cosiddette ‘gialle’.
È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro”.