Nell’ambito dell’esame del Decreto fiscale nelle Commissioni della Camera è stato ritirato in VI Commissione l’emendamento Lotti (Pd) di seguito riportato:
“1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera al e lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 22 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 31 dicembre 2019.
2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022.
3. Il compenso dei ricevitori per la raccolta del gioco del lotto e del 10elotto è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l’anno 2020, pari al 6,9 per cento per l’anno 2021 e 6,9 per cento dall’anno 2022″.
Sempre in VI Commissione è stato considerato ammissibile l’emendamento D’Attis (Fi) che propone di portare il pay out delle AWP al 65% delle somme giocate.
Infine inammissibile l’emendamento Savino, Novelli (Fi) che riportiamo di seguito:
“1. Al fine di compensare la perdita di gettito delle accise sui carburanti e della relativa IVA nella Regione Friuli-Venezia Giulia, derivante dalla sua condizione di regione di confine, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall’anno 2019 lo Stato riconosce alla Regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell’ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d’anno. »;
b) dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: « 875-quater. 1. All’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 sono soppresse le parole: ”delle entrate derivanti dai giochi” ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2020. Al relativo onere si provvede, pari a 15 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.