Il Tar Emilia Romagna ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro il Comune di Riccione (RN) in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di sala giochi / scommesse (…) per compimento dei termini di legge a sensi e per gli effetti della Legge 241/90 S.M.I.; di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi: a) la lettera con la quale si comunica il non accoglimento della richiesta tesa ad ottenere la proroga dei termini di chiusura dell’attività di raccolta scommesse e sala giochi in quanto non sussistono i tempi utili per effettuare le verifiche di fattibilità di delocalizzazione dell’attività stessa; b) la lettera con la quale il Dirigente del SUAP comunicava l’esito negativo della seconda istanza di delocalizzazione tesa ad ottenere la concessione della proroga dei termini di chiusura dell’attività di sala giochi / scommesse ai fini della sua delocalizzazione presso una unità immobiliare sita in Comune di Misano (RN).
Scrive il Tar: “I locali ove veniva svolta la predetta attività sono ubicati ad una distanza inferiore a mt. 500 dalla Scuola Materna (…), individuata quale luogo sensibile dalla mappatura approvata con deliberazioni di G.C. nn. 87/2018 e 200/2018.
Ai sensi della L.R. 5/2013 e della delibera di G.R. 831/2017, l’amministrazione comunale intimava agli odierni ricorrenti con nota prot. 16338/2019 del 13.03.2019 di provvedere alla chiusura dell’attività di sala giochi/sala scommesse nel termine di sei mesi (ovvero entro il 13 settembre 2019), avvisando espressamente della possibilità di chiedere una proroga del suddetto termine fino ad un massimo di ulteriori sei mesi al fine di delocalizzare la sala soggetta a chiusura in zone non soggette a divieto.
Gli attuali ricorrenti, pur avendo tempestivamente impugnato gli atti e i provvedimenti presupposti richiamati contestandone la legittimità avanti la TAR E.R. (Ricorso n. 794/19) hanno inteso avvalersi della possibilità prevista della Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831/17 e hanno comunicato formalmente, con apposita istanza inviata in data 10 settembre 2019, al Comune di Riccione la loro intenzione di delocalizzare la sala giochi che si trova a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili in un altro Comune della Regione, individuato in quel momento in Faenza.
La delocalizzazione nel comune di Faenza non avrebbe avuto esito positivo, essendo accertato che la società aveva già inoltrato al SUAP di quella amministrazione ben cinque istanze per delocalizzare in un unico locale a Faenza cinque sale giochi ubicate nel territorio faentino. Successivamente, in data 26.09.2019, la società presentava una seconda istanza, avente ad oggetto la delocalizzazione nel comune di Misano Adriatico. Tale seconda istanza è stata denegata con la motivazione che l’istanza è tardiva in quanto presentata oltre il termine semestrale imposto per la chiusura dell’attività e perché entro tale termine non è in concreto possibile la fattibilità della realizzazione dei nuovi locali in Misano.
2. Parte ricorrente invoca la delibera della giunta regionale n° 68 del 2019 con cui è stato prorogato di ulteriori 6 mesi (decorrenti dal 13 Settembre 2019) il termine semestrale già imposto per la chiusura e delocalizzazione dell’attività, considerando erroneamente che l’attività dovesse essere chiusa e delocalizzata alla data del 13 settembre 2019.
Tale delibera regionale prevede testualmente:
“Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. In ragione dell’introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.”
Il collegio ritiene che le sopra richiamate disposizioni della citata delibera regionale n° 68 del 2019 devono essere interpretate nel senso che l’ulteriore proroga di 6 mesi si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza di delocalizzazione. L’ulteriore proroga di 6 mesi non si applica invece quando l’istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi, come è avvenuto nel caso di specie. La presente istanza di delocalizzazione deve essere qualificata come nuova istanza e non come comunicazione integrativa perché nei primi 6 mesi era stata presentata istanza di delocalizzazione nel comune di Faenza e non di Misano.
L’istanza cautelare non può pertanto essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.