Di seguito tutte le stime che il Governo avanza in materia di giochi, con conseguente relazione tecnica, riportate dal Servizio del Bilancio nella Nota di Lettura in riferimento al Decretone “Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
“Il comma 1 dell’articolo in commento aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10eLotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari, fissandola all’11% con decorrenza dal 1° luglio 2019; specifica poi che la vigente ritenuta dell’8% rimane ferma per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
Il comma 2, modificando l’articolo 1, comma 1051, della L. n. 145 del 2018, dispone un ulteriore aumento (pari allo 0,65%) dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU), applicabile agli apparecchi amusement with prizes (AWP) o new slot, portandola dall’1,35% al 2% della raccolta.
Il comma 3 subordina il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per i concessionari di apparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum è fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.
Con il comma 4 si specifica che l’introduzione della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di PREU sugli apparecchi e congegni da intrattenimento AWP, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del 10% ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle maggiorazioni in parola.
Con il comma 6, al fine di contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse ed i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico, si inasprisce la sanzione penale applicabile; a tal fine è previsto, a parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed in collaborazione con la Guardia di finanza ed altre forze di polizia, la realizzazione di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’attività illegale nel settore del gioco finalizzato all’emersione della raccolta di gioco illegale.
Infine, il comma 7 individua una nuova sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che producono, distribuiscono o installano o comunque mettono a disposizione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, apparecchi per il gioco non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La RT esamina separatamente gli effetti finanziari derivanti dalle diverse novelle contenute nel presente articolo.
Per il comma 1, osserva che la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del “10eLotto” è stata pari a circa 350 mln di euro nel 2018 e rammenta che per i giochi numerici a quota fissa la ritenuta si applica sulle vincite di qualsiasi importo (a differenza degli altri giochi). Stima pertanto che l’aumento di 3 punti di percentuale della ritenuta sulle vincite del gioco “10eLotto” determinerà un aumento del gettito di circa 131 mln di euro annui; per l’anno in corso, in ragione della decorrenza al 1° luglio 2019, stima un incremento di gettito pari a circa la metà, cioè 66 mln di euro. Sottolinea che la decorrenza al 1°luglio 2019 si rende necessaria, analogamente a quanto disposto dal DL n. 50 del 2017, perché occorre un congruo periodo di tempo al fine dell’implementazione delle necessarie modifiche dei sistemi di gioco con riferimento sia agli aspetti di elaborazione e contabili, sia in relazione alla necessità di rivedere le quote (moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di importo pari a 1 euro o multipli (per evitare vincite con parti centesimali). Evidenzia inoltre che il gioco “10eLotto” dall’anno di istituzione segna costantemente un significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell’anno 2018 – successivamente, quindi all’entrata in vigore del citato DL n. 50 del 2017 con il quale si è disposto l’aumento della ritenuta dal 6% all’8% – con ciò ipotizzando che il provvedimento di incremento di aliquota in esame non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta, ma semmai un rallentamento della crescita. Ciò detto ipotizza quindi un incremento di gettito pari 66 mln a di euro per l’anno 2019 e di 132 mln di euro a decorrere dal 2020.
Per quanto riguarda il comma 2, la RT provvede alla stima del maggior gettito dovuto all’aumento dell’aliquota del PREU sugli apparecchi (AWP) dello 0,65% che – tenuto conto dell’incremento che era stato disposto dal comma 1051 della L n. 145 del 2018 (pari all’1,35%) – porta al 2% l’incremento complessivo (quindi da 19,25% a 21,25%). Considera quindi la raccolta per il 2018 pari a 24,1 mld di euro che corregge in diminuzione, per effetto della riduzione del pay out, con una percentuale dell’1,5%; pertanto la base di calcolo è pari a 23,7 mld di euro. Il maggior gettito stimato è quindi pari a circa 154 mln di euro su base annua.
Per i commi 3 e 4 la RT esamina dapprima le disposizioni di cui al comma 3 evidenziando che i titoli autorizzatori che disciplinano l’uso degli apparecchi AWP sono concessi senza alcun corrispettivo in caso di nulla osta di distribuzione (NOD) rilasciati a produttori e ad importatori, mentre vi è un prioritario versamento di 100 euro a titolo di corrispettivo per i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai concessionari. Specifica che la norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il rilascio delle citate autorizzazioni, limitatamente all’anno 2019, per quanto riguarda i NOE. Afferma che nel corso dell’anno vengono mediamente rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE; tuttavia per gli anni 2019 e 2020 in virtù delle disposizioni recentemente emanate che prevedono la possibilità di diminuire il pay out e l’obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno.
Pertanto, i maggiori introiti stimati sono pari a:
2019: 100 x 520.000 = 52 mln di euro;
2020: 100 x 260.000 = 26 mln di euro;
2021 e successivi: 100 x 50.000 = 5 mln di euro su base annua.
Per quanto attiene al comma 4 rammenta che l’articolo 9-quater del DL n. 87 del 2018, ha previsto l’introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono il gioco da ambiente remoto (c.d. AWPR), da completarsi entro il 31 dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l’altro, la presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta nell’apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d’azzardo) la norma prevede che l’obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi. Specifica poi che tale previsione consentirebbe anche una semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli aumenti di tassazione e dei costi di gestione previsti dalla disposizione in esame.
Con riferimento al comma 5 la RT riporta il contenuto dell’articolo 39, comma 13-bis del DL n. 269 del 2003che così recita “Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo”; detta disposizione demanda a successivi decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze l’individuazione delle specifiche regole attuative e, in particolare, dei periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare e dei termini di versamento periodico. Tali modalità di assolvimento del PREU sono state da ultimo definite con Decreto direttoriale 1 luglio 2010 che all’articolo 6, comma 1 stabilisce “I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell’anno solare successivo”.
La novella in esame prevede una maggiorazione dei versamenti relativi al PREU dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020. Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari complessivamente a 720 mln di euro la RT stima che l’anticipo in parola, pari al 10%, sia di 70 mln di euro anticipati al 2019.
Con riferimento al comma 6 specifica che nel settore delle scommesse sono presenti operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l’attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i principi unionali. Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che si propone, modificando l’articolo 4 della L. n. 401 del 1989, prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l’esercizio abusivo del gioco pubblico. La modifica trae altresì spunto dalla “Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito“, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. L’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 401 del 1989, finirebbe per generare dei profili di ingiustificato privilegio.
Specifica quindi che l’inasprimento della pena – nella forma dell’aggravamento della reclusione, dell’introduzione di una multa e dell’attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale, da effettuarsi nell’ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale – comporterà una riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d’affari degli operatori legali. Ipotizza quindi, prudenzialmente, un aumento stimato di tale volume d’affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 mld di euro), per cui quantifica che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35 mln di euro annui, a partire dal 2019 (20% di 180 mln di euro).
In merito al comma 7 la RT palesa che con esso si intende aumentare l’efficacia dell’azione repressiva nei confronti dei c.d. “Totem“, cioè gli apparecchi che, apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono all’utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Rappresenta che il fenomeno, che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 mld di euro del 2017 ai circa 24 mld di euro del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato dall’aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali. Ipotizzando che le misure previste possano consentire il recupero nell’ambito del gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell’anno 2018 rispetto al 2017, stima il maggior gettito per l’erario in 30 mln di euro annui a decorrere dal 2019.
Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo in esame sono rappresentati dalla tabella sottostante:
(milioni di euro)
2019 2020 2021 e successivi
Ritenuta vincite “10eLotto” 66 132 132
PREU 154 154 154
NOE e NOD 52 26 5
Anticipo acconti PREU 70 -70
Contrasto gioco illegale 65 65 65
Totale 407 307 356
Al riguardo si osserva:
– comma 1: non è stata indicata in RT, né è disponibile, la banca dati dalla quale si possa riscontrare che la ritenuta sulle vincite conseguite dal gioco “10eLotto” è stata pari, per il 2018, a circa 350 mln di euro. Nel merito, andrebbe confermato che il citato ammontare di ritenute sia ascrivibile esclusivamente al “10eLotto”, e non anche ad altri giochi numerici a quota fissa (ad esempio il Lotto) in quanto per essi la ritenuta resta ferma all’8%; si rammenta che la stima degli effetti in termini di maggiori entrate associabili all’incremento del prelievo sulle vincite del gioco del Lotto – di cui al citato articolo 6, comma 2, del DL n. 50 del 2017 – partiva dalle risultanze di gettito dell’anno 2016 in relazione alle quali la pertinente RT indicava che, del totale del prelievo sulle vincite (c.d. “Tassa sulla fortuna”) pari a 395 mln di euro, oltre 300 mln di euro provenivano dal gioco del Lotto. Tuttavia non erano state fornite nel contempo ulteriori specificazioni o elementi informativi in merito al fatto se per gioco del Lotto si intendessero anche gli altri giochi numerici a quota fissa – e pertanto anche il gettito riveniente dagli stessi – o soltanto il gioco del Lotto propriamente inteso. Si ricorda che – come si desume anche da provvedimenti attuativi – il gioco 10eLotto, istituito con decreto direttoriale del 5 maggio 2009 – è considerato “modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto “; inoltre con Decreto direttoriale del 13 luglio 2009, il gioco 10eLotto è stato individuato come “modalità di gioco del Lotto”.
La richiamata quantificazione trova un riscontro utilizzando dati, forniti dal Governo in sede di risposta ad una interrogazione parlamentare, dai quali – in conseguenza dell’applicazione della nuova aliquota dell’8% all’importo delle vincite per l’anno 2016 – è possibile ricostruire il valore di gettito atteso: pari a circa 400 mln di euro per il gioco del Lotto.
Poiché da informazioni di cui si dispone i valori di gettito sono sempre associati al “Lotto”, senza ulteriori precisazioni, al fine di escludere una sovrastima, appare necessario la conferma circa l’ammontare delle entrate ascrivibili al solo gioco del “10eLotto”; ciò al fine di poter riscontrare la stima di maggiori entrate indicata in RT pari a 131 mln di euro a regime, anche in ragione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo in commento nel quale si rende ferma per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa la ritenuta vigente dell’8%.
Si evidenziano inoltre le significative differenze che si registrano tra la metodologia di stima presentata in RT rispetto a quelle utilizzate in altre RT associate a precedenti provvedimenti di analogo contenuto; nello specifico si ricorda, sempre con riferimento alla RT annessa al citato DL n. 50 del 2017, che in quella sede la stima, prudenzialmente, aveva ipotizzato una riduzione della raccolta (pari a circa il 2%) per effetto dell’aumento del prelievo che avrebbe determinato una riduzione di payout con possibili effetti sulla domanda di gioco.
Da tale considerazione ne conseguiva:
– una diminuzione di gettito a titolo di provento dal gioco del Lotto, c.d. resa erariale (cioè: raccolta – vincite – percentuale per i gestori);
– una connessa riduzione di gettito a titolo di IRES ed IRAP per effetto dei minori ricavi per ricevitori e per concessionari;
– una conseguente diminuzione del gettito da ritenta sulle vincite per effetto di una loro contrazione.
Tutti questi elementi, opportunamente quantificati, consentivano di ridurre di circa la metà la stima di maggior gettito ipotizzata in partenza.
La RT annessa al decreto-legge in commento non considera invece tutte queste componenti sostenendo che, poiché il “10eLotto” segna costantemente un incremento di raccolta, l’aumento dell’aliquota della ritenuta sulle vincite non possa determinare una flessione della domanda, ma semmai un rallentamento della crescita. Si tratta di un assunto che potrebbe non esprimere l’utilizzo di un approccio prudenziale: anche se l’ipotesi di cui alla RT fosse riscontrata ex-post, non può non considerarsi valida la conseguenza, in termini di ricadute sul gettito, che produrrebbe l’aumento della ritenuta sui ricavi in capo ai ricevitori ed ai concessionari: in caso di rallentamento della crescita della domanda gli stessi potrebbero vedere diminuiti i propri ricavi e conseguentemente i risultati economici di gestione, con possibili contrazioni in termini di imposte dirette ed IRAP, nonché di occupazione.
Sul punto si evidenzia inoltre che la RT non sembra considerare in alcun modo i possibili effetti in termini di minori incassi erariali derivanti dalle politiche, perseguite dagli enti locali, che contemplano misure restrittive su tutti i giochi finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo patologico, al fine di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza e salute pubblica, le fasce sociali più deboli (tra i quali i minori di età). Questo aspetto è ben evidenziato nella citata risposta fornita dal Governo in sede di interrogazione parlamentare in cui si evidenziava che in alcuni comuni della Lombardia le misure restrittive erano state applicate a tutti i giochi, compreso il 10eLotto, ad esclusione solo del Bingo, del Lotto e del Superenalotto.
Appare quindi opportuno un approfondimento sul punto.
Per ultimo si rappresenta che la RT stima gli effetti di gettito a decorrere dal 2020 pari a 131 mln di euro, mentre la tabella riassuntiva, verosimilmente per mero errore materiale, espone un incremento di gettito pari a 132 mln di euro.
– Comma 2: si evidenzia che ai fini della stima dell’aumento del PREU sugli apparecchi AWP (ulteriori 0,65 punti di percentuale rispetto all’incremento dell’1,35% disposto a seguito del comma 1051 della L n. 154 del 2018) la RT ha preso a riferimento il valore di raccolta 2018 poi diminuita di un ulteriore 1,5% per tener conto della riduzione di pay out di 2 punti – al fine di giungere al valore di raccolta proiettato per il 2019.
Si evidenzia che la RT all’esame ripropone la metodologia di stima utilizzata in precedenti aumenti del PREU sugli apparecchi AWP.
Sarebbe altresì utile una conferma circa il carattere prudenziale della percentuale di riduzione della raccolta ipotizzata atteso:
– che il settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento è un mercato in contrazione anche per effetto delle ricordate leggi regionali, applicate dagli enti locali, che recano di fatto forti limitazioni al gioco;
– che molte sono le disposizioni che si sono succedute nel recente passato tutte tra loro sovrapposte e volte ad introdurre incrementi del PREU sui dispositivi AWP;
– che infine per detti apparecchi sarà previsto l’utilizzo della tessera sanitaria così come disciplinato dal comma 4 del presente articolo, con possibili riflessi in termini di volumi di gioco.
– Comma 3: la RT individua in 260.000 il maggior numero di NOD e NOE (per i quali verrà richiesto il nullaosta ai sensi del comma in argomento); tale numero è quello indicato dal decreto direttoriale dell’ADM del 30 marzo 2018, le cui modalità di attuazione sono state disposte nel successivo decreto direttoriale dell’ADM del 30 aprile 2018, in attuazione di quanto stabilito nella legge di stabilità per il 2016.
In base ai dati forniti si riscontrano positivamente le stime presentate.
– Commi 6 e 7: le disposizioni contenute nei commi in esame sono finalizzate al contrasto del gioco illegale; in particolare il comma 6 dispone sia l’inasprimento della sanzione penale sia l’irrogazione di una multa, da venti a cinquanta mila euro, in caso di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, nonché l’attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale. Da tali attività la RT stima un recupero di gettito di almeno 35 mln di euro a decorrere dal 2019.
In proposito si osserva che detto recupero si determina in applicazione di percentuali che sono state prescelte senza però fornire alcuna ipotesi a supporto della loro determinazione: si tratta del 10%, che rappresenterebbe l’aumento ipotizzato del volume di affari degli operatori legali a scapito di quelli illegali, e del 20% (in proposito non si rinviene alcuna informazione quale, ad esempio, se il dato sia riferibile alla percentuale media di imposte dirette ed IRAP gravante sugli operatori del settore, al maggior gettito riveniente da ritenute sulle vincite, all’incremento dei proventi per l’Erario etc).
Quanto agli incassi eventualmente riferiti all’azione di contrasto si ricorda che la stima del pertinente recupero di gettito presenta un tasso di aleatorietà elevato che, per motivi di prudenza, dovrebbe indurre a non contabilizzare ex ante tali somme a copertura di oneri certi in ordine all’an ed al quantum.
Per la stima del maggior gettito, pari a 30 mln di euro a decorrere dal 2019, derivante dalle disposizioni del comma 7, la RT utilizza le medesime percentuali di recupero di gettito indicate per il precedente comma 6 senza fornire parimenti indicazioni circa la loro natura e le modalità di calcolo.
In via generale, con riferimento alle disposizioni volte al contrasto del gioco illegale previste dai commi 6 e 7 all’esame, si rappresenta che queste, per loro natura, dovrebbero dar luogo ad un recupero di gettito tendente a diminuire nel tempo proprio in ragione dell’effetto deterrente associato alle stesse. Inoltre, di norma, i piani di controllo e di azione repressiva di pratiche illegali richiedono tempi tecnici di implementazione che si riflettono sulla tempistica del recupero di gettito associato; un incasso verosimilmente di valore non costante negli anni ma soprattutto non imputabile sin dal primo periodo di applicazione della nuova disciplina. Di contro la RT giunge ad ipotizzare sin dal primo anno ed a regime un valore costante nel tempo, pari al totale del recupero di gettito derivante dall’applicazione dei commi 6 e 7, ossia 65 mln di euro.
In considerazione di quanto sopra rappresentato appaiono necessari chiarimenti“.
Fonte: Jamma