Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) nella sentenza di ieri, relativa al rigetto istanza di autorizzazione per l’attività di un esercizio pubblico da parte di una amministrazione comunale della Toscana, ha stabilito il principio di reciprocità del distanziometro applicato agli esercizi di offerta del gioco rispetto i luoghi sensibili.
Così, ad esempio, un nuovo punto sensibile (Chiesa, scuola, asilo, ecc) non può essere aperto nelle vicinanze di una sala giochi o di un punto di raccolta del gioco.
«Non risulta convincente – si legge nella sentenza – neppure l’interpretazione “unilaterale” del divieto posto dall’art. 8 comma 2 del Regolamento (di apertura di centri di scommessa e di spazi per il gioco con vincite in denaro a distanza inferiore ai 500 metri), in base alla quale sarebbero le sole sale gioco a dover mantenere la predetta distanza dai luoghi sensibili e non viceversa.
Nella motivazione del diniego l’Amministrazione ha infatti correttamente affermato che: “Con l’approvazione del Regolamento per l’esercizio del gioco lecito sono chiari gli obiettivi dell’Amministrazione tra cui quello di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli; per questo sono stati individuati ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli previsti dalla legge regionale tra cui le discoteche. E se la ratio del rispetto della distanza minima, peraltro stabilita dalla legge regionale, dai luoghi sensibili è quella indiscussa di tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili, tale limite trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in quanto, diversamente, si eluderebbe la ratio della norma regionale e regolamentare. Del resto la legittimità di tali disposizioni trova il suo fondamento in un contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica”.
In sostanza l’Amministrazione ha correttamente evidenziato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Con la conseguenza che, per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto.
Tale assunto non può che essere condiviso, non potendo, d’altro canto, l’Amministrazione imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche».