Il Tar Lazio ha respinto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Mef e Adm per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento (…) con il quale è stata disposta la cancellazione della Ditta (…) dall’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della Legge n. 220/2010 (elenco operatori apparecchi da divertimento e da intrattenimento con vincita in denaro (…).
Per il Tar: “Rilevato che il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus; ritenuto che il mancato ottenimento della licenza ex art. 88 TULPS appare ostacolo insormontabile, in difetto di una impugnazione della nota del Questore del 18 settembre 2018 ovvero di alcuna azione avverso il silenzio dell’amministrazione (laddove si accedesse alla natura interlocutoria dell’atto); considerato di dover dunque rigettare la domanda cautelare e di compensare le spese della fase i presenza dei presupposti di legge; il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare”.
Fonte: Jamma