Il Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, in funzione di Sezione specializzata in materia d’impresa, con sentenza pubblicata il 5 luglio scorso, ha deciso sul ricorso presentato da alcuni proprietari di Newslot, gestori di apparecchi per il gioco lecito, aderenti all’Associazione Nazionale SAPAR (Sezione Apparecchi per le Pubbliche Attrazioni Ricreative), contro i concessionari del gioco pubblico e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle modalità di applicazione della decurtazione dei 500 milioni di aggi e compensi disposta dal legislatore con la legge di Stabilità 2015.
I gestori SAPAR avevano chiesto: «voglia il Tribunale, ove occorra previa rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle questioni di legittimità e pregiudiziali esposte nel ricorso, provvedere come segue: 1) dichiarare che i ricorrenti non sono tenuti a compartecipare al “versamento aggiuntivo” previsto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014 nella misura pretesa dai concessionari; 2) dichiarare che le condotte dei concessionari descritte in narrativa integrano, alternativamente o cumulativamente, intesa anticoncorrenziale, abuso di posizione dominante collettiva, abuso di dipendenza economica, nonché abuso del diritto, e per l’effetto, inibire ai concessionari la prosecuzione di tali condotte; 3) condannare, ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ., i concessionari al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), o della maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento di condanna richiesto al precedente punto 2); 4) dichiarare che le proposte unilaterali di rinegoziazione dei contratti in essere trasmesse dai concessionari, contravvengono al dovere generale di buona fede nelle trattative, e per l’effetto dichiarare che i contratti stipulati sono validi ed efficaci sino all’esito della rinegoziazione in buona fede; 5) accertare l’obbligo dei concessionari di rinegoziare in buona fede i contratti in essere, e per l’effetto condannare i concessionari a svolgere le trattative senza imporre condizioni unilaterali; 6) condannare, ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ., i concessionari al pagamento in favore di ciascun attore della somma di euro 10.000,00 (diecimila /00), o della maggiore o minor somma reputata di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento di condanna richiesto al precedente punto 5). Con vittoria di spese e compensi».
Per i Giudici “il legislatore, nella legge di stabilità approvata per il 2016, ha introdotto una disposizione interpretativa, qualificata come di interpretazione autentica. L’onere del prelievo forzoso non grava più soltanto sui concessionari, ma è posto a carico di tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. Il relativo criterio di riparto si fonda non soltanto sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali. In base a una diversa scelta di politica economica, tuttavia, il legislatore ha rinunziato ad assegnare al prelievo forzoso a carico dei concessionari la stabilità di un istituto a regime, valido anche per gli anni successivi al 2015, optando invece, a partire dal 1° gennaio 2016, per un inasprimento dell’imposizione fiscale costituita da apposito prelievo sulle giocate al fine di compensare il mancato introito del prelievo forzoso per gli anni successivi al 2015. Per quello che nella presente sede direttamente rileva, il legislatore ha poi modificato sensibilmente – con disposizione sia a carattere di interpretazione autentica, sia in realtà innovativa con efficacia retroattiva − il contenuto precettivo della disposizione. Il prelievo forzoso non è più solo a carico dei concessionari, ma «si applica a ciascun operatore della filiera», e per essi il criterio di riparto dell’onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge e non più affidato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali tra le parti. Il prelievo opera in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera “a valle” dei soggetti concessionari alla distribuzione del compenso in base ai relativi accordi contrattuali quanto all’anno 2015. Ne consegue che è venuta meno la necessità di disciplinare la traslazione dell’onere economico dai concessionari ai gestori e agli esercenti, essendo detto onere gravante su di essi direttamente dalla legge in misura specifica, perché determinata sulla base di un dato fattuale “storico”; rilevano, invero, a tal fine, i compensi spettanti per l’attività già svolta dagli operatori della filiera nel corso del 2015 e previsti dagli accordi contrattuali ed è venuta meno, come innanzi rilevato, la necessità di rinegoziare la distribuzione dell’onere di versamento. La nuova disposizione della legge di stabilità del 2015 non menziona più l’obbligo a carico di gestori ed esercenti di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali. La situazione è stata pertanto profondamente modificata. I concessionari, inizialmente unici soggetti obbligati per l’intero sono, in forza della disposizione sopravvenuta, obbligati unitamente a tutti gli altri operatori della filiera, tenuti anch’essi in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015. La modifica ha riguardato altresì gestori ed esercenti, inizialmente tenuti a riversare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ed ora obbligati anch’essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 (v. in tal senso, Corte Cost. sentenza 13 giugno 2018, n. 125). Ne consegue che la invocata declaratoria dell’inesistenza dell’obbligo del versamento aggiuntivo di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 190 del 2014, appare in contrasto con l’obbligazione, prevista dalla norma di interpretazione autentica, di versamento secondo il criterio (proporzionale) fissato direttamente dalla legge e non più delegato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali. Parimenti immeritevole di seguito è la domanda, svolta in via subordinata, volta alla declaratoria dell’inesistenza dell’obbligo di versare ai concessionari il versamento aggiuntivo ai sensi dell’articolo 1, comma 649, l. n. 190/2014 “nella misura ex adverso pretesa, ma nella sola misura individuata dall’art. 1, comma 921, l.n. 208 del 2015, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione ai ricavi complessivi della filiera effettivamente misurati nell’anno 2015”, essendo tale ultima misura prevista espressamente dalla norma di interpretazione autentica”. “Priva di consistenza – aggiungono- è la domanda, svolta sempre in via subordinata, riferita all’obbligo dei concessionari di rinegoziare in buona fede i contratti in essere, attesa la richiamata modifica operata dal legislatore. Il rigetto delle menzionate domande rende superflua la disamina di quelle ulteriormente formulate dagli attori, consequenziali a quelle delle quali è stata ritenuta l’infondatezza”.
Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande e disposto l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio.